Doppia tassazione dei dividendi esteri: come uscirne? | Investimento Custodito

I dividendi rappresentano gli utili derivanti dal possesso di una partecipazione azionaria.

Gli utili derivanti dall’attività di una società possono essere destinati all’autofinanziamento della stessa, oppure, distribuiti ai soci. In quest’ultimo caso il socio percettore è chiamato a dover tassare gli utili che ha percepito in quanto costituiscono per lui un reddito soggetto ad imposizione fiscale.

L’imposizione fiscale dei dividendi in capo al socio è, tuttavia differente, a seconda che si tratti, in primo luogo, di persona fisica che agisce “privatamente” o come soggetto imprenditore ed in secondo luogo, che i soggetto emittente sia un soggetto residente fiscalmente in Italia oppure all’estero.

Se i soggetto che emette il dividendo è un soggetto estero, allora entriamo in un vortice di complicazioni economiche e prelievi fiscali non  dovuti noti col termine di “piaga dei dividendi esteri”.

«Sta di fatto che, secondo una stima di GlobeTax, ogni anno gli italiani perdono circa 5 miliardi di euro perché non sfruttano le opportunità offerte dagli accordi internazionali per evitare la doppia tassazione sui dividendi/interessi di titoli azionari e obbligazionari esteri. Il problema sorge dal fatto che il guadagno derivante da un investimento finanziario oltre frontiera (l’esempio classico è quello del cittadino italiano che detiene in portafogli quote di Coca-Cola o Apple, direttamente e non tramite prodotti del risparmio gestito o amministrato come fondi comuni o Etf), oltre a essere tassato nel paese di residenza dell’investitore, subisce un’imposizione anche in quello d’investimento, con aliquote anche sensibilmente superiori al 26% che costituisce l’aliquota ordinaria sul capital gain in Italia. Una duplicazione del prelievo fiscale che può annacquare buona parte del rendimento».

Questo è un articolo di Repubblica dello scorso 19 dicembre, che stima in circa 5 miliardi di euro la “perdita” fiscale dei cittadini italiani che investono in azioni estere e che subiscono doppi prelievi fiscali sui loro dividendi.
L’articolo poi ci da subito lo spunto per parlare della soluzione a questo problema, ovverosia il fatto che questo doppio prelievo fiscale dovrebbe essere inibito sia dagli accordi internazionali sia dal nostro stesso TUIR (il testo delle imposte sui redditi), il quale sancisce chiaramente che  nessuna imposta è dovuta sui redditi se già tassata nel paese d’origine.

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Il problema
La normativa fiscale nazionale dal 2019 prevede una tassazione dei dividendi percepiti da soggetti privati attraverso una ritenuta alla fonte del 26%. Questo è quanto disciplinato dagli articoli 44 e 45 del DPR n 917/86. Questo significa che indipendentemente dalla partecipazione “qualificata” o meno nell’ente di diritto estero che eroga il dividendo il socio italiano sconterà sempre la stessa imposizione.

Il problema è che il dividendo estero, al momento in cui viene erogato, sconta quasi sempre una ritenuta in uscita (in tutti quei casi in cui la normativa tributaria del Paese estero in questione lo prevede)

Questo significa che l’investitore che riceve il dividendo è soggetto:

Ad una tassazione alla fonte, derivante dall’applicazione della ritenuta in uscita dal Paese di erogazione del dividendo (o eventualmente se migliore, la ritenuta convenzionale);
Ad una tassazione del 26% in Italia sul dividendo estero percepito.
In pratica il soggetto italiano percettore ha davanti a se una doppia tassazione del dividendo estero percepito.

In Svizzera, ad esempio, il prelievo sul capital gain è del 35% che andrà poi sommato al prelievo italiano. In Germania le rendite finanziarie sono tassate al 26,375% e successivamente sconteranno una tassazione anche in Italia: è bene specificare che la tassazione italiana sul dividendo, ovvero la ritenuta del 26%, ha come base imponibile non quella dell’intero dividendo erogato, bensì, il cosiddetto “netto frontiera“, ovvero la parte del dividendo che residua dall’applicazione delle imposte sui dividendi nel paese d’origine.

La soluzione (1)

Come detto, questa doppia imposizione scontata sui dividendi esteri è spesso superabile richiedendo il regime dell’esenzione: il problema è che la procedura risulta essere lunga e spesso costosa e per piccole somme non viene quasi mai intrapresa. Il cittadino residente in Italia può evitare infatti la doppia imposizione inviando una richiesta in tal senso al Paese. È necessario presentare domanda all’amministrazione finanziaria estera competente, su moduli appositamente predisposti, allegando certificazione di residenza fiscale rilasciata dall’Agenzia delle entrate e la contabile della propria banca in cui si evidenzia la ritenuta alla fonte applicata all’estero. È necessario poi attestare l’applicazione di imposte in misura eccedente rispetto a quanto previsto dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni. 

Come detto, questa procedura, oltre che essere dispendiosa in termini di tempo, lo è anche in termini di costi: si calcola (Fonte: Unione Fiduciaria) che i costi siano pari al 20% del recuperato (e fin qui niente di strano, come il nostro Fiscal Plus), ma con un importo minimo di euro 2.500. Si capisce bene che, per avere un dividendo incassato che giustifichi in termini di costi una procedura del genere, ci dovremmo aggirare almeno attorno ai 10.000 €, che quindi (calcolando un dividend yield di circa il 3,5% medio) corrisponde una partecipazione azionaria di circa 250.000/300.000 €.

Considerando un portafoglio ben diversificato in azioni, solo chi ha patrimoni di oltre 8-10 milioni di euro può effettivamente ambire a questa procedura.

D’altra parte, non penso che questo limite debba significare per forza di cose il non-inserimento in portafoglio di azioni non italiane: il beneficio della diversificazione globale copre ampiamente i costi fiscali occulti non recuperabili per difetto di economicità.

Fermo restando che in ogni caso, CAPM e Markowitz alla mano, è sempre più efficiente investire in azioni attraverso ampissime diversificazioni, riducendo il rischio specifico.

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La soluzione (2)
Tra le soluzioni, non va dimenticata la scappatoia prevista dall’articolo 89, comma 3 del DPR n 917/86. Norma, che riguarda la tassazione dei dividendi percepiti da società di capitali: in questo caso, un soggetto IRES (S.r.l. o S.p.a.) se incassa dividendi da altre società di capitali, anche estere (purché non rientranti nei paesi Black List) si vede assoggettare alla base imponibile sono il 5% del dividendo.Se la società Alfa S.r.l. italiana incassa dividendi della società Daimler SA tedesca per 1.000 €, questi redditi parteciperanno al reddito della Alfa S.r.l. solo per 50 €: ergo, l’imposizione fiscale su questo dividendo sarà par solo al 24% (aliquota IRES in Italia) di 50 euro.
Un ottimo vantaggio da utilizzare se possedete S.r.l. o S.p.a. per evitare la doppia tassazione dei dividendi.
— Leggi su investimentocustodito.com/asset-allocation/doppia-tassazione-dei-dividendi-esteri-come-uscirne/

1 pensiero su “Doppia tassazione dei dividendi esteri: come uscirne? | Investimento Custodito

  1. “soluzione 2”: tutto molto bello pago solo il 24%. Ma quei soldi quanto sono tassati quando devono andare al socio della SRL? Sia sotto forma di dividendi oppure come stipendio. Mi sa che io resto nei primi danni ovvero investitore privato.
    ciao – leguf

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